Capo VI

Art. 38

Intervalli

In vigore dal 1 lug 1956
Tra la fine di un turno giornaliero di lavoro, effettuato in uno o due periodi, e l'inizio del turno successivo per gli stessi lavoratori devono trascorrere di norma almeno 12 ore. In caso di cambiamento di turni, in lavori eseguiti a pressione non superiore a 1,5 atmosfere, detto intervallo può ridursi fino a 8 ore, purchè tale evenienza non si verifichi più di una volta la settimana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo