Capo VI
Art. 34
Requisiti fisici o visita medica
In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria compressa devono essere fisicamente idonei.
Il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione, onde accertare la loro idoneità fisica.
Le visite agli operai ed ai capi squadra devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere.
Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di lavoro ha l'obbligo di far visitare:
a) i lavoratori che ne facciano richiesta;
b) gli operai ed i capi squadra che riprendano il lavoro dopo una assenza per malattia;
c) gli operai ed i capi squadra che per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un periodo superiore ai 15 giorni.
Il datore di lavoro deve altresì far visitare gli impiegati e i dirigenti che debbano accedere nei complessi in pressione. Le visite devono essere ripetute dopo assenze per malattia e quando i predetti lavoratori non abbiano avuto occasione di accedere nei complessi per un periodo superiore a 15 giorni.
Le spese derivanti dalle visite mediche indicate nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-34