Capo V
Art. 30
Brillamento delle mine
In vigore dal 1 lug 1956
Per il deposito, il trasporto, la manipolazione e l'impiego degli esplosivi per il brillamento delle mine nei lavori in cassoni ad aria compressa, oltre alle norme contenute nel testo unico dei regolamenti di pubblica sicurezza e negli altri provvedimenti vigenti in materia, devono essere osservate le seguenti disposizioni:
a) nell'interno dei cassoni si devono usare esplosivi che sviluppino il meno possibile gas tossici ed a bilancio positivo di ossigeno;
b) quando si operi in presenza di grisù o di altri gas infiammabili, si devono impiegare esclusivamente esplosivi aventi buoni requisiti di sicurezza contro detti gas;
c) l'accensione delle mine deve avvenire di preferenza elettricamente, a meno che non si tema la presenza di gas infiammabili, nel qual caso l'accensione elettrica è obbligatoria;
d) prima del brillamento delle mine, i lavoratori devono uscire dai cassoni e le portelle di comunicazione fra le campane ed i cassoni stessi devono essere chiuse.
I lavoratori possono sostare in campana se, a giudizio di chi dirige il lavoro, ciò non costituisca pericolo.
Dopo il brillamento delle mine il lavoro non può essere ripreso prima che l'aria sia stata sufficientemente depurata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-30