Capo V
Art. 25
Apparecchi ed impianti elettrici, per il complesso
In vigore dal 1 lug 1956
La tensione massima ammissibile per l'illuminazione all'interno non deve superare i 25 Volt e le lampade devono essere protette da gabbietta metallica.
Se per la riduzione della tensione al limite massimo di cui al comma precedente si rende necessario l'impiego di un trasformatore, questo deve essere installato fuori e non in contatto con il complesso, deve avere la carcassa collegata elettricamente a terra ed il primario ed il secondario tra loro separati ed isolati; il trasformatore deve risultare inoltre collaudato, con un minimo di 1500 Volt applicati, per un minuto, fra il primario ed il secondario connesso a massa.
Quando sia stata accertata la presenza di grisù o di altri gas infiammabili, non possono essere installati all'interno del complesso impianti elettrici di illuminazione di alcun genere; i lavoratori devono essere provvisti di lampade individuali di sicurezza, preferibilmente del tipo ad accumulatori, ma comunque a tenuta stagna, il motore azionanto l'argano deve essere installato all'esterno della campana. Se trattasi di motore elettrico, questo deve essere isolato rispetto alla campana ed agli altri elementi del complesso. La trasmissione del moto all'albero motore dell'argano deve avvenire per interposizione di mezzi isolanti quando l'argano sia elettricamente isolato dalla campana. La carcassa del motore e degli altri apparecchi elettrici che lo corredano devono essere collegati elettricamente a terra attraverso un conduttore sussidiario incorporato nel cavo adduttore della corrente.
Il motore può essere comandabile anche dall'interno della campana mediante comando a distanza che, se del tipo elettrico, non può essere alimentato con corrente a tensione superiore a 25 Volt.
Il circuito ed ogni altro argano del comando elettrico a distanza devono essere, per la parte situata all'interno, a tenuta stagna quando anche solo si sospetti la presenza di grisù e di altri gas infiammabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-25