Capo V

Art. 24

Illuminazione

In vigore dal 1 lug 1956
Il cassone, il camino e la campana devono essere illuminati sufficientemente a luce elettrica. Nel cassone e nella campana deve essere altresì tenuta in permanenza una lampada di soccorso in buono stato di funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-24

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