Capo V

Art. 26

Comunicazione fra campana o terra ferma

In vigore dal 1 lug 1956
La campana deve essere unita alla terra ferma con apposita passerella; ove ciò non sia possibile, devono essere mantenuti in servizio, e prontamente disponibili, natanti che possano raccogliere l'intero turno di lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-26

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