Capo VI
Art. 36
Durata del lavoro
In vigore dal 1 lug 1956
Per la durata dell'orario giornaliero di lavoro in aria compressa e per i periodi di compressione e di decompressione devono essere osservati i limiti indicati nella seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Qualora la pressione di lavoro ecceda le 3,2 atmosfere,
l'Ispettorato dei lavoro stabilisce, di volta in volta, in base alle limitazioni previste nella precedente tabella, la durata complessiva dell'orario giornaliero di lavoro, l'eventuale effettuazione del turno lavorativo in un unico periodo e i tempi di compressione e di decompressione, tenendo conto della pressione massima da raggiungersi e delle altre condizioni ambientali e di lavoro, che possano costituire causa di pericolo.
Per i lavoratori che siano adibiti al lavoro in aria compressa per la prima volta o che lo riprendano dopo una interruzione di almeno un anno, la durata del lavoro deve essere ridotta a metà:
a) per il primo giorno, quando la pressione non superi le due atmosfere;
b) per i primi due giorni, quando la pressione superi detto limite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-36