Capo VI

Art. 37

Periodi di lavoro e di riposo

In vigore dal 1 lug 1956
L'orario giornaliero di lavoro di ciascun turno deve essere diviso in due periodi separati da riposi intermedi, da trascorrere all'aria libera. L'ispettorato del lavoro può consentire l'effettuazione del turno in un unico periodo. In tal caso: a) per le pressioni fino a 2,5 atmosfere, deve essere concesso agli operai un riposo intermedio di almeno mezz'ora da trascorrere nel cassone, fermi restando i limiti di durata massima del lavoro in aria compressa; b) per le pressioni eccedenti le 2,5 atmosfere, deve essere ridotta di un quinto la durata massima del lavoro. Per il lavoro svolto a pressioni superiori a 1,5 atmosfere, i lavoratori, dopo l'uscita all'aria libera, devono sostare nel cantiere per un periodo di tempo non inferiore a mezz'ora; per pressioni superiori a 2,5 atmosfere, tale periodo è elevato ad un'ora. Durante i periodi di riposo previsti dal presente articolo e dall', i lavoratori non devono compiere attività fisiche intense.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-37

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