Capo VII
Art. 43
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
In vigore dal 26 apr 1995
I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui all' primo comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758;
b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle, norme di cui agli secondo comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 24, lettera a)) che nella lettera a) del primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila". Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 24, lettera b)) che nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-43