Capo VII
Art. 44
Contravvenzioni commesse dai medici
In vigore dal 26 apr 1995
I medici sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per la inosservanza delle norme di cui agli secondo comma, 35 primo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 24, lettera a)) che "Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-44