Art. 7

In vigore dal 5 ott 1955
Il vincitore del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è nominato per uno biennio a titolo di prova, con gli interi assegni dei grado. Trascorso il biennio, Ove il Consiglio direttivo della scuola previsto dall'art. 34 del regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, approvato col regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, riconosca soddisfacenti i risultati della prova, il Ministro per il tesoro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, conferma stabilmente la nomina; in caso contrario dispone l'esonero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-7

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