Art. 6

In vigore dal 5 ott 1955
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, in ordine allo svolgimento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni, nonché quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 582, e successive integrazioni e modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo