Art. 5

In vigore dal 5 ott 1955
La Commissione giudicatrice determina preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli, lavori e documenti di cui al precedente . Detta valutazione può essere limitata ai titoli, lavori e documenti presentati dai candidati che, nell'esperimento, abbiano conseguito il punteggio necessario per la inclusione nel quadro di classificazione di merito. Per ciascuna prova dell'esperimento la Commissione esprime un motivato giudizio ed attribuisce, quindi, la valutazione relativa in decimi. La votazione complessiva dell'esperimento è espressa in cinquantesimi ed è costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove. Sono inclusi nella graduatoria di merito i candidati i quali nell'esperimento abbiano riportato la votazione complessiva di almeno quaranta cinquantesimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova ed abbiano, inoltre, conseguito nella valutazione dei titoli, lavori e documenti, almeno i nove decimi dei punti complessivi fissati per i predetti titoli, lavori e documenti. L'ordine di merito è stabilito in base alla somma della votazione complessiva ottenuta nell'esperimento e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli. La Commissione giudicatrice propone al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati per il conferimento del posto messo a concorso. Il Ministro, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, approva gli atti della Commissione e procede alla nomina del vincitore. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito. Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. I candidati compresi nella terna proposta non acquistano alcun diritto a conseguire la nomina a direttore della Scuola dell'arte della medaglia, qualora il posto si renda successivamente vacante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-5

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