Art. 2

In vigore dal 5 ott 1955
Il concorso per la nomina al posto di cui al precedente è indetto dal Ministro per il tesoro. I concorrenti sono tenuti a presentare i titoli di studio e didattici, di concorsi e premi, fotografie e saggi di lavori eseguiti, nonché quegli altri titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, di produrre. I titoli, lavori e documenti anzidetti devono essere consegnati o fatti comunque pervenire, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando del concorso, al Ministero dei tesoro (Direzione generale del tesoro), che ne rilascerà ricevuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-2

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