Art. 4
In vigore dal 5 ott 1955
La Commissione giudicatrice - che è nominata dal Ministro per il tesoro - è costituita:
a) di un consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso, presidente;
b) di un pittore designato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
c) di una personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte designata dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
d) di uno scultore designato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
e) di uno scultore designato dalla insigne Accademia nazionale di San Luca;
f) di un funzionario di grado non inferiore al 5° della Amministrazione centrale del tesoro;
g) del direttore della Zecca, membri.
La Commissione giudicatrice elegge nel proprio seno uno o più relatori.
Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore all'8°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-4