Art. 3

In vigore dal 5 ott 1955
L'esperimento - che ha luogo in Roma - consta delle sottoindicate prove, che debbono svolgersi l'una di seguito all'altra: una prova scritta sulla storia dell'arte con particolare riferimento alla medaglistica; prova, di disegno dal vero, secondo il modello od i modelli determinati dalla Commissione giudicatrice; una prova di modellazione, in basso rilievo, di ritratto dal vero, secondo il modello od i modelli stabiliti dalla Commissione medesima; una prova di disegno di composizione di elementi decorativi su tema o temi determinati dalla Commissione suindicata; una discussione orale sugli stessi argomenti delle prove scritte di durata non inferiore a 40 minuti. La durata della prova di modellazione (ritratto) - che può essere eseguita in plastilina o cera, a volontà del candidato - è fissata in diciotto ore, ripartite in tre periodi di sei ore al giorno, mentre la durata delle altre prove è stabilita in otto ore, All'atto della consegna, i singoli lavori - sui quali i concorrenti non debbono, a pena di nullità, apporre la propria firma, nè altro contrassegno - sono ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione. Unitamente al lavoro è posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, devono apporre sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. I lavori di modellazione (ritratto) sono ritirati, alla fine di ciascun giorno di prova, osservando le modalità di cui ai due commi precedenti e sono riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice. Si osservano per il lavoro scritto le norme contenute nell'art. 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;840#art-3

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