Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia

Art. 6

In vigore dal 11 ago 1955
Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata o comunque venissero meno i contributi in essa previsti, il posto di professore di ruolo di cui trattasi, dovrà intendersi senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare del posto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-6

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