Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia

Art. 2

In vigore dal 11 ago 1955
La Società per azioni Barbieri Burzi Bologna assume l'obbligazione di finanziare il posto di professore di ruolo di cui all' della presente convenzione e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Bologna, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti al professore che sarà nominato, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore di ruolo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-2

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