Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia

Art. 3

In vigore dal 11 ago 1955
L'Università degli studi di Bologna si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra indicate a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di chimica e tecnologia dei prodotti ceramici compresi i relativi oneri fiscali nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-3

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