Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia
Art. 5
In vigore dal 11 ago 1955
L'avv. Giorgio Barbieri in proprio, si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dalla Società per azioni Barbieri Burzi Bologna verso l'Università degli studi di Bologna, nel senso che esso si sostituirà alla Società per azioni Barbieri Burzi Bologna qualora quest'ultima non ottemperasse al pagamento sopra previsto e ciò su semplice richiesta dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-5