Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia Allegato B
Art. 2
In vigore dal 11 ago 1955
La Società per azioni Barbieri e Burzi assume l'obbligazione di finanziare il posto di professore di ruolo di cui all' della presente convenzione e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Università di Bologna a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti al professore che sarà nominato, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare dalle ritenute sullo stipendio del professore di ruolo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-2-2