Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia Allegato B
Art. 5
In vigore dal 11 ago 1955
L'avv. Giorgio Barbieri in proprio si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dalla Società per Azioni Barbieri e Burzi verso l'Università degli studi di Bologna, nel senso che esso si sostituirà alla Società per azioni Barbieri e Burzi qualora quest'ultima non ottemperasse al pagamento sopra previsto e ciò su semplice richiesta dell'Università stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-5-2