Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia Allegato B
Art. 3
In vigore dal 11 ago 1955
L'Università degli studi di Bologna si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici, compresi i relativi oneri fiscali nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-3-2