Atto aggiuntivo convenzione istituzione professore chimica e tecnologia

Art. 1

In vigore dal 11 ago 1955
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Bologna e la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantaquattro oggi sei del mese di febbraio alle ore 11,30 in Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, via Zamboni, n. 33; Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo, nato a Castellaneta (Taranto), domiciliato a Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del R. G. U., approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 264 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 445. vol. V della raccolta alla presenza di testimoni noti ed idonei: dott. Guido Negri di Montenegro fu Luigi Oliviero e avv. Giovanni Ricci fu Arturo. nati e domiciliati a Bologna, si sono personalmente costituiti i signori: avv. Giorgio Barbieri fu Augusto, nato e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua veste e qualità di presidente della Società per azioni Barbieri-Burzi-Bologna (B.B.B.), debitamente e tempestivamente autorizzato alla stipulazione del presente atto del Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione in data 14 aprile 1953 che in estratto autentico a ministero del notaio dottor Alessandro Gallerani di Bologna rep. n. 13162 in data 22 maggio 1953 si allega al presente atto sotto la lettera A), nonché in proprio quale garante di tutte le obbligazioni assunte col presente atto dalla Società per azioni Barbieri-Burzi-Bologna; prof. Felice Battaglia fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di Magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna e quindi quale legale rappresentante della medesima, debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università nell'adunanza del 5 febbraio 1954 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atte sotto la lettera B); tutti di piena capacità giuridica e della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo e faccio fede; Premesso che con atto pubblico a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti nell'interesse dell'Università stessa in data 25 settembre 1953 n. di rep. 401, registrato a Bologna il 10 ottobre 1953, n. 3676, tra la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna e l'Università degli studi di Bologna è stata convenuta la istituzione, ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici essendosi la Società per azioni Barbieri-Burzi-Bologna impegnata a finanziare la spesa necessaria per la istituzione di detto posto di professore di ruolo ed il suo mantenimento per la durata di anni dieci dalla data di nomina del titolare del posto stesso; che, come specificato all' della citata convenzione l'avv. Giorgio Barbieri, intervenuto alla stipulazione della convenzione stessa, in proprio, si è reso garante di tutte le obbligazioni assunte dalla Società Barbieri-Burzi-Bologria verso l'Università di Bologna, nel senso che esso avv. Giorgio Barbieri si è obbligato in proprio a sostituirsi alla Società per azioni Barbieri-Burzi-Bologna qualora essa comunque non ottemperasse ai pagamenti previsti dalla prefata convenzione e ciò su semplice richiesta dell'Università di Bologna; che il Ministero della pubblica istruzione ha fatto conoscere che deve essere ulteriormente specificato che il finanziatore si è assunto oltre ai completo carico di tutti gli emolumenti dovuti al professore che sarà nominato, compresi i relativi oneri fiscali, e l'ammontare delle relative ritenute, anche il pagamento di eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari, nonché quello relativo alt eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto qualora il verificarsi delle circostanze previste nella convenzione principale comporti la soppressione di tale posto con la conseguente cessazione dal servizio del titolare; che, ovviamente, la suddetta precisazione delle cennate obbligazioni principali comporta la estensione ad esse tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, della fidejussione da parte dell'avv. Giorgio Barbieri, il quale già con la convenzione in data 25 settembre 1953 registrata a Bologna il 10 ottobre 1953 al n. 3676 istitutiva dei posto in oggetto, si è reso garante in proprio delle obbligazioni col detto atto assunte dalla Società per azioni Barbieri Burzi Bologna. Tutto ciò premesso detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, in esecuzione della volontà personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: . La Società per azioni Barbieri Burzi Bologna, mentre conferma le obbligazioni assunte con la convenzione in data 15 settembre 1953 rep. n. 401, registrata a Bologna il 10 ottobre 1953, n. 3676, di finanziare il posto di professore di ruolo di cui all' della convenzione stessa, corrispondendo annualmente all'Università degli studi di Bologna a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo, per dieci anni, ed alla condizione della esistenza della cattedra funzionante, la somma pari all'importo degli emolumenti tutti dovuti al professore che sarà nominato, compresi i relativi oneri fiscali nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore di ruolo dovranno essere operate in conto entrato del Tesoro, senza limitazione alcuna, si impegna ed obbliga altresì a corrispondere per tutto il detto periodo anche l'ammontare di eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari senza limitazione alcuna, fermo restando, come già previsto anche nella convenzione principale, che l'inadempienza comporta senz'altro la decadenza della convenzione e di questo atto con le relative conseguenze di legge tra cui la soppressione del posto e la cessazione dal servizio del titolare. La Società per azioni Barbieri Burzi Bologna si impegna ed obbliga poi altresì a corrispondere all'Università, la quale a sua volta si impegna a versarlo allo Stato, anche l'importo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto qualora il verificarsi delle circostanze previste nella convenzione comporta la soppressione di tale posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-aac-1

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