Atto aggiuntivo convenzione istituzione professore chimica e tecnologia
Art. 1
In vigore dal 11 ago 1955
Repertorio n. 518
Secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la Università degli studi di Bologna e la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna relativa alla istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno ventuno del mese di febbraio in una sala del Rettorato dell'Università dagli studi di Bologna, via Zamboni, n. 33;
Davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo della Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 445, vol. V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: dott. Guido Negri di Montenegro fu Oliviero e avv. Giovanni Ricci fu Arturo, si sono personalmente costituiti i signori:
avv. Giorgio Barbieri fu Augusto, nato e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto sia nella sua veste o qualità di presidente della Società per azioni Barbieri Burzi Bologna, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione in data 27 gennaio 1955, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A) sia in proprio quale garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla Società per azioni Barbieri Burzi Bologna;
prof. Felice Battaglia fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua veste e qualità di Rettore dell'Università degli studi di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università nell'adunanza del 29 gennaio 1955 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B): tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono e faccio fede;
Si premette
che con convenzione a rogito dei sottoscritto funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università degli studi di Bologna, in data 25 settembre 1953 numero di repertorio 401, registrato a Bologna il 10 ottobre 1953, n. 3676, la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna si è assunta l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici da istituirsi a sensi dell'art. 63 secondo comma e dell'art. 100 secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come previsto all' della convenzione stessa;
che l'avv. Giorgio Barbieri, partecipante alla predetta convenzione, si è costituito garante in proprio di tutte le obbligazioni assunte dalla Società Barbieri Burzi Bologna con la convenzione stessa per la istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici sopradetto;
che con atto aggiuntivo in data 6 febbraio 1954 rep. n. 436, furono più dettagliatamente precisati gli specifici oneri connessi al finanziamento del posto di ruolo in oggetto 8 che il finanziatore Società per azioni Barbieri Burzi Bologna si è assunti, in aggiunta anche a quelli di cui alla convenzione principale in data 25 settembre 1953, n. 401, sempre con la garanzia in proprio del fidejussore avv. Giorgio Barbieri;
che come risulta all' della convenzione principale 25 settembre 1953 rep. n. 401, fu tra le parti pattuita e convenuta la durata decennale di essa e conseguentemente di tutte le obbligazioni che in ordine all'onere del completo finanziamento del posto di ruolo in oggetto la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna si è impegnata ad adempiere con la convenzione stessa nonché con l'atto aggiuntivo in data 6 febbraio 1954 rep. n. 436, il tutto sempre con la garanzia del costituito fidejussore avv. Giorgio Barbieri in proprio;
che con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 1955 che si allega al presente atto sotto la lettera 41, la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna ha deciso di assumersi le obbligazioni tutte inerenti all'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici, per la durata di anni venti anziché dieci come in un primo tempo pattuito all' della convenzione principale in data 25 settembre 1953 rep. n. 401;
che l'avv. Giorgio Barbieri ha fatto conoscere di essere in proprio disposto e pronto ad estendere per la durata di venti anni la garanzia da lui prestata per l'adempimento da parte della Società per azioni Barbieri Burzi Bologna delle obbligazioni tutte assunte con la più volte nominata convenzione 25 settembre 1953 rep. n. 401;
che pertanto occorre procedere alle necessarie modifiche della convenzione per quanto concerne la sua durata;
che il Consiglio dei professori della Facoltà di ingegneria; il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nella sedute i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere C), D) e B), hanno con viva gratitudine per i generosi sovventori esaminato e, nel limite delle rispettive competenze espresso parere favorevole ed approvato, la stipulazione di un secondo atto aggiuntivo per la modificazione della durata della convenzione da dieci a venti anni;
Tutto ciò premesso
i detti signori in esecuzione della loro volontà personale o degli enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano:
.
La convenzione in data 25 settembre 1953 rep. n. 401, con la quale la Società per azioni Barbieri e Burzi Bologna si 6 assunta l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici, da istituirsi ai sensi dell' della convenzione stessa, impegnandosi ad adempiere a tutte la obbligazioni relative, inerenti e conseguenti alla istituzione del posto di ruolo stesso, ai patti ed alle condizioni di cui alla citata convenzione ed all'atto aggiuntivo in data 6 febbraio 1954 repertorio n. 430, e che vengono, per quanto occorrer possa, qui ampiamente confermati, avrà la durata di anni venti a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo, anziché di anni dieci come indicato all' della convenzione 25 settembre 1953 rep. n. 401.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-aac-1-2