Art. 3
In vigore dal 11 ago 1955
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1955
EINAUDI
ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-rd-3