Art. 3

In vigore dal 11 ago 1955
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1955 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-rd-3

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