Art. 1

In vigore dal 11 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto Presidenziale 30 giugno 1954, numero 742; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 25 settembre 1953 tra l'Università degli studi e la Società per azioni Barbieri Burzi Bologna (B.B.B.), nonché l'atto aggiuntivo in data 6 febbraio 1954 e l'atto aggiuntivo in data 21 febbraio 1955 stipulati in aggiunta, alla convenzione principale anzidetta tra gli Enti medesimi, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-rd-1

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