Art. 8
In vigore dal 10 dic 1953
Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1953: tuttavia, le attenuazioni di prezzo risultanti dall'ultima parte dell', per i viaggi di corsa semplice, e dall', per le classi merci da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85 entreranno in vigore il 1 febbraio 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MATTARELLA - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 58. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881#art-8