Art. 3

In vigore dal 10 dic 1953
I prezzi attualmente vigenti per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del dieci per cento. Restano immutate le basi di tariffa relative alla zona oltre 1000 km. (zona XIII) delle classi da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85, di cui al capo XII delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881#art-3

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