Art. 4

In vigore dal 10 dic 1953
L'aumento di cui all' viene praticato sull'ammontare complessivo delle tasse, soprattasse, diritti accessori di ogni genere, gravanti su ogni spedizione, previsti dalle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", dalle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", dal "Regolamento per i trasporti militari delle cose" come pure sulle tasse o prezzi minimi e massimi di qualsiasi specie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881#art-4

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