Art. 6

In vigore dal 10 dic 1953
Il Ministro per i trasporti provvederà, con le modalità previste dall', comma d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a conglobare opportunamente gli aumenti di cui agli nelle basi di tariffa e nei singoli prezzi comunque vigenti e ad apportare gli eventuali adeguamenti ai vari importi figuranti nelle tariffe. Per le basi delle classi di prezzo da n. 1 a n. 12 e da n. 41 a n. 85, di cui al capo XII delle predette "Condizioni e tariffe", l'arrotondamento dovrà essere effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.
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