Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 10 dic 1953
Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1953: tuttavia, le attenuazioni di prezzo risultanti dall'ultima parte dell', per i viaggi di corsa semplice, e dall', per le classi merci da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85 entreranno in vigore il 1 febbraio 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - MATTARELLA - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 58. - PALLA
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