Art. 4
In vigore dal 11 feb 1954
La gestione delle rendite della Scuola e dell'azienda ad essa annessa è affidata ad un Consiglio di amministrazione così costituito:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Comune;
il direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;
un rappresentante per ogni ente che s'impegni a versare alla Scuola, per conto dell'azienda, una somma annua non inferiore a L. 100.000 o una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 300.000.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi, a far parte del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-4