Art. 1

In vigore dal 11 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1968, concernente la trasformazione della Scuola pratica di agricoltura di Caluso in Scuola tecnica a indirizzo agrario; Considerato che la Scuola predetta ha cessato il suo funzionamento dall'anno scolastico 1947-1948; Tenuto presente che, a norma dell' dello statuto approvato con il regio decreto 31 agosto 1933 anzidetto era aggregata alla Scuola tecnica di cui trattasi una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario presentemente funzionante in conformità della legge 22 aprile 1932, n. 490; Considerato che in base alla convenzione del 28 marzo 1950 stipulata tra il comune di Caluso e il Ministero della pubblica istruzione, è stata assegnata a detta Scuola di avviamento un'azienda agraria, costituita dal podere "Convento" completo di scorte vive e morte; Riconosciuto che con la cessione predetta vengono a realizzarsi le condizioni previste dal penultimo comma dell' della legge 22 aprile 1932, n. 490, per cui alla Scuola predetta può essere riconosciuta l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e azienda annessa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello ad interim per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 aprile 1950 alla Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Caluso è concessa l'autonomia amministrativa per la gestione delle proprie rendite e della propria azienda agraria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-1

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