Art. 5
In vigore dal 11 feb 1954
La scelta dell'Istituto di credito, cui s'intende affidare il servizio di cassa, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento. Il Consiglio di amministrazione delibera, anno per anno, la persona che, unitamente al direttore, deve firmare gli ordini di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-5