Art. 6
In vigore dal 11 feb 1954
Per quanto non qui disposto si applicano le norme generali vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 48. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-6