Art. 6

In vigore dal 11 feb 1954
Per quanto non qui disposto si applicano le norme generali vigenti in materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 48. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo