Art. 3
In vigore dal 11 feb 1954
La rendita dell'azienda agraria è destinata all'incremento dell'azienda stessa; l'eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola.
Il Ministero della pubblica istruzione non corrisponde alcun contributo alla, Scuola per la gestione dell'azienda ad essa annessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-3