Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 feb 1954
La gestione delle rendite della Scuola e dell'azienda ad essa annessa è affidata ad un Consiglio di amministrazione così costituito: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Comune; il direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario; un rappresentante per ogni ente che s'impegni a versare alla Scuola, per conto dell'azienda, una somma annua non inferiore a L. 100.000 o una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 300.000. Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi, a far parte del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;1030#art-4