Art. 6

In vigore dal 14 dic 1952
La conservazione della missione è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento di una media nel profitto di 24/30, con non meno di 21/30 nelle singole materie prescritte per ogni anno accademico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-6

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Art. 6 Approvazione del regolamento recante norme per l'assegnazione di posti di missione presso le Facolta' di magistero presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati ai maestri elementari di ruolo. — Testo vigente | Portale Normativo