Art. 7

In vigore dal 14 dic 1952
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 45. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo