Art. 2
In vigore dal 14 dic 1952
I concorrenti debbono presentare al provveditore della Provincia in cui sono titolari, nel termine fissato dal bando del concorso stesso, la domanda di ammissione diretta al Ministero della pubblica istruzione e corredata da un certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato; da un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, inoltre, per coloro che ottennero l'ammissione in anni scolastici precedenti, da un certificato relativo agli esami sostenuti ed alla votazione conseguita nei singoli esami; degli altri eventuali titoli di studio e di carriera che credano nel loro interesse di esibire.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-2