Art. 1

In vigore dal 14 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Per la scelta degli insegnanti elementari da destinare annualmente a frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ai fini e con gli effetti previsti dalla legge 3 gennaio 1951, n. 41, il Ministro per la pubblica istruzione bandisce ogni anno un concorso per titoli, al quale possono partecipare i maestri di ruolo delle scuole elementari di Stato, che siano iscritti a una Facoltà di magistero o ad un Istituto superiore di magistero pareggiato per il conseguimento del diploma anzidetto. Il bando determina il numero dei posti e stabilisce le modalità del concorso secondo le disposizioni del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-1

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