Art. 3

In vigore dal 14 dic 1952
I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio provinciale scolastico, che, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei singoli maestri a partecipare al concorso stesso. I provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero le documentate domande degli insegnanti, corredate dal parere del Consiglio provinciale scolastico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-3

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