Art. 5
In vigore dal 14 dic 1952
Le eventuali graduatorie parziali e quella generale sono compilate sulla base dei seguenti elementi:
a) qualità e durata del servizio di ruolo del maestro;
b) voti riportati negli esami di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, per i candidati ammessi negli anni precedenti, voti conseguiti nei singoli esami del corso;
c) titoli di studio e pubblicazioni;
d) parere del Consiglio provinciale scolastico.
A parità, la preferenza è accordata nell'ordine agli iscritti al secondo o al terzo anno di corso, che abbiano superato tutti gli esami prescritti per ogni anno accademico con una media, nel profitto, di 24/30 e con una votazione non inferiore a 21.30 nelle singole materie ai titolari in Comuni diversi la quello nel quale ha sede la Facoltà o l'Istituto superiore di magistero pareggiato, cui sono iscritti; ai maestri ex combattenti e assimilati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-5