Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 7

In vigore dal 26 lug 1952
L'esercizio finanziario della Cassa incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente. Il bilancio di previsione comprende fra le entrate: 1) le rendite del patrimonio e del fondo di riserva; 2) l'importo della ritenuta di cui all', n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384; 3) le offerte volontarie eseguite dal soci o da altre persone o enti a favore della Cassa. Il bilancio stesso comprende fra le uscite: a) la somma destinata alla concessione del premio di buona uscita, di cui all', n. 2 della legge 11 maggio 1951, numero 384, per un importo corrispondente al 90% delle entrate complessive: b) la somma destinata alle sovvenzioni straordinarie, a norma dell', n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384, per un importo corrispondente all'8% delle entrate complessive: c) la somma destinata alle spese di amministrazione della Cassa, per un importo corrispondente al 2% delle entrate complessive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-7

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