Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 5
In vigore dal 26 lug 1952
Il Consigliere delegato:
1) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;
2) cura la tenuta dell'inventarlo del beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della Cassa, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi;
3) provvede alla regolare gestione, mediante riscossione ed erogazione dei fondi, in conformità del bilancio, delle norme legislative e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato, previo il visto del presidente;
4) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;
5) provvede alla pubblicazione del predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia;
6) vigila sulle riscossioni e sul versamenti di qualsiasi contributo o credito a favore della Cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-5