Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 4

In vigore dal 26 lug 1952
Il presidente ha la rappresentanza della Cassa a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi. Egli può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza nell'interesse della Cassa e dei soci di essa. Deve però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio centrale nella prima adunanza di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-4

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