Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 4
In vigore dal 26 lug 1952
Il presidente ha la rappresentanza della Cassa a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi.
Egli può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza nell'interesse della Cassa e dei soci di essa.
Deve però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio centrale nella prima adunanza di esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-4