Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 2
In vigore dal 26 lug 1952
Il Consiglio centrale della Cassa, costituito a norma degli della legge 11 maggio 1951, n. 384:
1) amministra il patrimonio della Cassa stessa, provvede all'impiego dei fondi disponibili e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;
2) delibera, per iniziativa propria o dei consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento della Cassa, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in genere, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci;
3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente;
4) delibera le proposte di modificazioni da apportare al presente regolamento, le quali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-2