Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 10
In vigore dal 7 gen 1988
Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.
I fondi, che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, ad eccezione di quelli di cui all', lettera a) del presente regolamento, vengono assegnati al fondo di riserva.
I fondi di cui all', lettera a, del regolamento che
a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a
quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono
assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di
riferimento.
Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale della Cassa, dalla quale deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti. È inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio ed il fondo di riserva della Cassa.
Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale della Cassa, sui criteri adottati dai suoi organi, nonché dalla relazione dei revisori dei conti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-10