Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Art. 12
In vigore dal 26 lug 1952
In esecuzione dell', n. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384, possono essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo, per ciascun prestito, non può eccedere le lire cinquantamila.
La restituzione del prestito ottenuto può essere eseguita da parte del socio anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione dal Consiglio centrale.
Nessun socio può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.
Il socio che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito ai Ministro per la grazia e giustizia per eventuali provvedimenti disciplinari.
Le somme occorrenti per la concessione dei prestiti vengono prelevate dal fondo di riserva fino alla concorrenza della metà di esso ed al momento del rimborso, effettuato da parte dei debitori, vengono versate al fondo di riserva stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-12